By-laws of the Spaceguard Foundation (official italian version)
This is the final version of the By-laws of the Spaceguard
Foundation, as signed on March 26, 1996 by the founders, in its original
italian version. This is the only version
valid from a legal point of view, since the Foundation is starting
as an italian association, which could be in the future transformed into
a real international Foundation.
An english translation
of the same by-laws is also available.
STATUTO dell'Associazione
The Spaceguard Foundation
Articolo 1: Associazione
È costituita un'Associazione denominata The Spaceguard
Foundation con sede in Roma (Italia) qui di seguito denominata
l'Associazione.
Articolo 2: Caratteristiche dell'Associazione
L'Associazione è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro.
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro - di qualunque
paese e nazionalità, sesso, razza, fede politica e religiosa - che
ritengano utile perseguire le finalità che l'Associazione si
propone. L'Associazione è a carattere internazionale, libera ed
indipendente da ogni governo, organizzazione o partito politico. La
lingua inglese è la lingua ufficiale dell'Associazione.
Articolo 3: Scopi dell'Associazione
L'Associazione ha come scopo istituzionale la tutela dell'ambiente
terrestre e delle strutture della civiltà umana. È infatti ormai
comunemente accettato che la Terra è stata soggetta nel passato -
e lo sarà nel futuro - al bombardamento di oggetti del sistema
solare (comete e asteroidi): questi eventi d'impatto hanno la
potenzialità, nei casi più gravi, di mettere a repentaglio la
sopravvivenza di molte specie viventi, inclusa la nostra.
Il compito principale dell'Associazione verrà ottenuto attraverso
la sorveglianza e la salvaguardia del globo terrestre dall'impatto di
comete e asteroidi (tecnicamente definiti NEO - Near-Earth
Objects); l'Associazione è quindi un'entità eminentemente
orientata nell'ambito più generale della ricerca scientifica e
persegue le seguenti finalità:
a) promuovere e coordinare a livello internazionale le
attività di scoperta, inseguimento (follow-up) e calcolo
orbitale dei NEO;
b) promuovere attività di studio - a livello teorico,
osservativo e sperimentale - delle caratteristiche
fisico-mineralogiche dei corpi minori del sistema solare, con
particolare attenzione ai NEO;
c) promuovere e coordinare una rete di terra (il Sistema
Spaceguard), appoggiata da una eventuale rete satellitare, per
osservazioni continuative di scoperta e follow-up astrometrico e
fisico.
Al fine di divulgare la propria attività e di dare pratica
applicazione alle attività di ricerca - e quindi fornire un valido
contributo alla sicurezza ambientale della comunità internazionale
- l'Associazione si propone:
di scambiare e diffondere informazioni scientifiche, culturali,
economiche e sociali di interesse generale a livello mondiale;
di utilizzare per le ricerche osservatori esistenti, ovvero
costruire e gestire propri osservatori nelle bande visibile,
infrarossa ed ultravioletta dello spettro elettromagnetico, nonché
impianti per il rilevamento radar;
di creare e gestire un Istituto Spaceguard, con lo scopo di
effettuare studi teorici, formulare proposte operative,
formare giovani scienziati, mantenere contatti con la comunità
scientifica internazionale e con le altre organizzazioni non
scientifiche;
di finanziare e sostenere, con personale e strumentazione, un
Centro di Coordinamento per la raccolta, l'elaborazione e
l'archiviazione dei dati, nonché per la definizione delle strategie
osservative del Sistema Spaceguard;
di promuovere attività di informazione su eventi possibili o
probabili, al fine di dar modo agli organismi nazionali ed
internazionali preposti di compiere tutti quegli atti volti a
prevenire o limitare i possibili danni ambientali derivanti da
impatti di NEO;
di promuovere ed incrementare, sviluppando un'editoria
associativa, la produzione di lungometraggi, video e notiziari con lo
scopo di divulgare notizie ed informazioni sullo stato della ricerca,
sia attraverso stampa che su reti elettroniche;
di promuovere ed organizzare simposi, conferenze, dibattiti
sulle tematiche rientranti negli scopi dell'Associazione;
Per raggiungere tali finalità,
l'Associazione potrà prendere tutte
le iniziative sociali, politiche, culturali, economiche e giuridiche
utili al raggiungimento dello scopo sociale, in proprio o in
collaborazione o convenzione con Enti Pubblici e Privati, altre
associazioni, società, organizzazioni internazionali.
Potrà inoltre promuovere la costituzione di forme associative
similari all'estero, aventi per obiettivo uno o più scopi della
Associazione medesima. L'Associazione parteciperà quindi
direttamente all'attività di tali ulteriori associazioni.
Articolo 4: Associati
Gli associati possono essere cittadini italiani e stranieri, persone
fisiche e giuridiche di ogni sesso, razza o nazionalità, fede
politica o religiosa, che ritengano utile contribuire al
perseguimento degli scopi dell'Associazione. I Soci si distinguono in
Soci garanti, sostenitori,
ordinari e aderenti.
Sono Soci garanti personalità di riconosciuto valore
scientifico e culturale, italiane o straniere, che diano la
loro adesione e il loro appoggio morale alle finalità della
Associazione. I Soci garanti, riuniti nel Comitato dei Garanti, sono
nominati a maggioranza ed a insindacabile giudizio del Consiglio
Direttivo, su proposta di almeno un terzo dei suoi membri, e non sono
tenuti al pagamento della quota associativa. Il parere motivato del
Comitato dei Garanti può essere richiesto dal Presidente qualora si
rendessero necessarie modifiche al presente Statuto.
Sono Soci sostenitori i fondatori che hanno stipulato l'atto
costitutivo, coloro che ne abbiano fatto esplicita richiesta per
facsimile, posta normale o elettronica, presentata da uno dei
fondatori all'atto della costituzione della presente Associazione, e
i Soci ordinari che si siano distinti per aver sostenuto con
rilevante contributo economico e/o impegno lavorativo lo sviluppo
dell'Associazione. Questi ultimi sono nominati dal Consiglio
Direttivo, a maggioranza semplice, su richiesta del Presidente e la
loro nomina ha durata temporanea a giudizio del Consiglio. I Soci
sostenitori sono tenuti al pagamento della quota annuale.
Sono Soci ordinari coloro che, intendendo interessarsi
attivamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, abbiano
fatto domanda di adesione, dichiarando di accettare il presente
Statuto.
I Soci ordinari, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti
a versare le quote annuali e a partecipare, con le modalità
indicate nel presente Statuto, alle Assemblee ordinarie con diritto
di voto. La domanda di ammissione a Socio ordinario deve essere inoltrata al
Consiglio Direttivo che deciderà a maggioranza senza obbligo di
motivazione.
Sono Soci aderenti coloro che, interessati ai problemi connessi
agli scopi dell'Associazione, pur non impegnandosi attivamente al
raggiungimento delle sue finalità si limitano a finanziarne
l'attività. I Soci aderenti non hanno diritto di voto.
L'ammissione dei Soci aderenti è deliberata dal Consiglio Direttivo
con voto insindacabile che autorizza il rilascio di una tessera.
Articolo 5: Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di
partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione stessa.
I Soci sono tenuti al pagamento della quota sociale, all'osservanza
dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle
deliberazioni prese dagli organi sociali. I Soci sostenitori e
ordinari sono eleggibili alle cariche sociali, escluse Presidenza e
Consiglio Direttivo, riservate ai soli Soci sostenitori. Le
dimissioni dalle cariche sociali dovranno essere date per iscritto ed
avranno effetto dal ricevimento delle stesse da parte dell'organo di
cui fa parte il dimissionario.
Articolo 6: Esclusione e recesso dei Soci
Il Socio può recedere in qualunque momento mediante comunicazione
scritta al Consiglio Direttivo, anche a mezzo del servizio postale
con avviso di ricevuta.
Il Socio perde tale sua qualità:
a) per dimissioni, interdizione, decesso;
b) per aver disertato per tre volte consecutive l'Assemblea
senza giustificazione;
c) per il mancato pagamento della quota associativa entro sei
mesi dalla scadenza;
d) per fatti contrari alle finalità dell'Associazione;
e) quando tenga in pubblico o in privato comportamenti
contrari agli scopi o al prestigio dell'Associazione.
Nei casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) la decadenza è
dichiarata dal Consiglio Direttivo; tale decisione può essere
impugnata ricorrendo all'Assemblea entro quindici giorni dalla
comunicazione.
Articolo 7: Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e
mobili che comunque pervengano per acquisti, donazioni, legati,
successioni, ovvero dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, in
Italia e all'estero.
Il patrimonio sociale è indivisibile. Esso è gestito direttamente
dal Consiglio Direttivo, che può delegare ad altri la gestione.
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
quote annuali ordinarie versate dai Soci nella misura
determinata dall'Assemblea all'inizio di ciascun anno sociale;
anno sociale;
contributi o erogazioni offerte liberamente dai Soci o da
terzi, ivi comprese istituzioni pubbliche o private;
ogni altro introito conseguente all'attività o al patrimonio
dell'Associazione.
Le quote versate non sono rimborsabili e nessun Socio potrà vantare
diritti sul patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa.
Articolo 8: Bilancio
L'anno sociale decorre dal 1mo Gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno. Per ogni anno sociale il Consiglio Direttivo, entro il 30
Aprile successivo alla chiusura, redige il bilancio consuntivo e
quello di previsione per l'anno in corso e li presenta all'Assemblea
per l'approvazione.
Articolo 9: Organizzazione
Gli Organi dell'Associazione sono:
il Comitato dei Garanti;
l'Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vice Presidente;
il Segretario;
il Tesoriere.
Articolo 10: Comitato dei Garanti
Il Comitato dei Garanti è composto da tutti i Soci garanti. Il
Comitato è organo di consulenza del Presidente su tutte le materie
attinenti alla vita dell'Associazione. Su richiesta del Presidente,
il Comitato emette un parere motivato, in particolare sulle modifiche
allo Statuto dell'Associazione.
Articolo 11: Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberante della
Associazione. Il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria, in Italia
o all'estero, almeno una volta l'anno e quella straordinaria quando
lo riterrà necessario o gli verrà richiesto da almeno un terzo
del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci sostenitori e
ordinari. Fanno validamente parte dell'Assemblea tutti i
detti Soci in regola con il pagamento delle quote associative al
momento della convocazione. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire
che l'Assemblea si tenga su rete elettronica con le modalità
appresso indicate.
L'Assemblea:
provvederà all'elezione del Consiglio Direttivo, i cui membri
devono essere scelti tra i Soci sostenitori;
discuterà il programma e le linee essenziali dell'attività
dell'Associazione, fornendo al Consiglio Direttivo le indicazioni di
fondo;
esaminerà i problemi di ordine generale che interessano
l'Associazione;
stabilirà l'ammontare delle quote associative annuali;
ratificherà le modifiche dello Statuto, dopo che queste siano
già state deliberate dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea è convocata mediante comunicazione da inviarsi attraverso
facsimile, posta normale o elettronica almeno trenta giorni prima
di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione deve
essere indicato l'elenco delle materie da trattare, data e luogo in
cui si svolgerà l'Assemblea ovvero se questa si terrà su rete
elettronica. Nel primo caso devono essere previste due convocazioni
successive, mentre nel secondo caso deve essere indicato il periodo
di durata della discussione.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri
Soci che non siano in conflitto d'interessi con le materie in
discussione, mediante delega da inviarsi presso la sede
dell'Associazione via facsimile entro il giorno precedente la prima
convocazione o l'inizio della discussione.
Nel caso l'Assemblea sia tenuta su rete elettronica il voto dei soci
in ciascuna deliberazione, oltre che con messaggio elettronico, deve
essere confermato - pena l'invalidità - via facsimile il giorno
stesso in cui avviene la votazione. il Segretario dell'Associazione
effettuerà il conteggio dei voti validi e lo comunicherà lo
stesso giorno al Presidente.
L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci
esprimenti il voto ai sensi del presente articolo, indipendentemente
dal numero degli intervenuti.
Il Segretario dell'Associazione provvede alla stesura dei verbali
dell'Assemblea che sono sottoscritti anche dal Presidente del
Consiglio Direttivo. Qualora l'Assemblea si tenga su rete
elettronica, il verbale consisterà nella trascrizione di tutti i
messaggi pervenuti nei termini indicati nell'avviso di convocazione.
Articolo 12: Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri scelti tra
i Soci sostenitori. Esso si riunisce, anche per via elettronica, su
convocazione del Presidente.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di
compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi
dell'Associazione, esclusi soltanto quelli che il presente Statuto riserva
all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo provvederà:
ad eleggere nel proprio ambito il Presidente e il
Vice-Presidente dell'Associazione, nella prima riunione di Consiglio
dopo le elezioni;
a nominare, anche tra i soci ordinari, un Segretario e un Tesoriere;
a nominare Soci garanti e sostenitori ed ammettere Soci
ordinari;
a convocare l'Assemblea, qualora necessario o su richiesta di
almeno un terzo degli aventi diritto;
a predisporre i bilanci preventivi e consuntivi ed a
presentarli per l'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Aprile di
ogni anno;
a deliberare, a maggioranza dei due terzi dei membri del
Consiglio, le eventuali modifiche al presente Statuto, che dovranno
essere ratificate dall'Assemblea dei Soci; in mancanza di ratifica le
dette modifiche non avranno valore alcuno;
ad eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
a promuovere e formulare proposte e iniziative da sottoporre
all'Assemblea;
a prendere tutte le altre iniziative opportune per il
conseguimento delle finalità dell'Associazione, nel quadro delle
indicazioni fornite dall'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei suoi membri.
La durata della carica, rinnovabile, è di tre anni: i componenti
nominati per
la prima volta nell'atto costitutivo durano in carica per sei anni.
Articolo 13: Presidenza
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto
ed a maggioranza dei suoi membri. La durata della carica,
rinnovabile, è di tre anni.
Il Presidente:
rappresenta legalmente l'Associazione, in Italia e all'estero;
convoca e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
cura l'esecuzione delle decisioni;
coordina l'attività dell'Associazione.
Il presidente ha facoltà di aprire conti correnti ordinari in
Italia e all'estero presso Istituti di credito e di compiere tutte le
operazioni di ordinaria amministrazione. Può altres\`{\i}
rilasciare procure speciali e generali.
Per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sarà
appositamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 14: Vice Presidenza
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente tutte le volte che
questi sia impedito o assente, per il tempo strettamente necessario;
può anche ricevere delega scritta dal Presidente per singoli affari
di ordinaria amministrazione.
Articolo 15: Segretario
Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio
Direttivo a cui assiste, cura la corrispondenza, è
responsabile della regolare tenuta degli atti e della documentazione
dell'Associazione e provvede - anche avvalendosi di collaboratori -
alla traduzione in italiano di tutti quei documenti che, per
disposizione di legge, debbano essere redatti in lingua italiana. La
durata della carica, rinnovabile, è di tre anni.
Le spese relative al funzionamento della segreteria sono a carico
dell'Associazione.
Articolo 16: Tesoriere
Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale. Le
operazioni di spesa devono essere autorizzate dal Presidente o, in
caso di impedimento o di assenza del Presidente, dal Vice Presidente
o, in caso di impedimento o di assenza di entrambi, da un
Consigliere, e di esse va conservata la relativa documentazione,
anche ai fini degli adempimenti di legge.
Il Tesoriere dura in carica per tre anni e può essere riconfermato
per non più di due volte.
Articolo 17: Gratuità delle cariche
Le cariche sociali sono gratuite. Possono essere previsti rimborsi di
spese autorizzate e documentate.
Articolo 18: Scioglimento
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi motivo,
quanto costituisce proprietà di essa sarà devoluto secondo le
modalità stabilite dall'Assemblea che delibererà lo
scioglimento con la maggioranza dei due terzi ed in conformità alle
norme di legge.
Articolo 19: Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle
norme di legge vigenti in materia.
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